Questa legge permette l'obiezione di coscienza alla Sperimentazione Animale per Studenti Universitari, Medici, Ricercatori, Personale Sanitario dei ruoli dei Professionisti Laureati, Tecnici ed Infermieristici.
La legge 413 è del 12 Ottobre 1993, a firma presidente Oscar Luigi Scalfaro ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16 Ottobre 1993.
Ti ricordiamo che le segreterie di facoltà devono (per legge) assicurare la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, quindi fai valere i tuoi diritti (e quelli degli animali)
Leggi il contenuto della Legge …
Art. 1 - Diritto di obiezione di coscienza
1 - I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2 - Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
1 - I medici, i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3 - Modalità per l'esercizio del diritto
1 - L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
2 - Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
3 - La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
4 - In sede di prima applicazione, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5 - Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.
Art. 4 - Divieto di discriminazione
1 - Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
2 - I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
3 - Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui e prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
scarica i file in pdf. del testo di legge e dei due facsimili per l'obiezione di coscienza cliccando in fondo a questo paragrafo